Art. 94
Norme per la tutela delle strade e per la circolazione-art. 94 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248))
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
Norme per la tutela delle strade e per la circolazione-art. 94 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248))
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO (LIBERTA' DI) - SOSPENSIONE E RITIRO DELLA PATENTE DI GUIDA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non la liberta' di circolare di cui all'art. 16 della Costituzione, e' colpita dalle norme di cui agli artt. 91, quinto comma, del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e 94, primo comma, n. 8, del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, ma il diritto di guidare un autoveicolo; e poiche' nessuna norma costituzionale assicura indistintamente a tutti i cittadini il diritto di guidare veicoli a motore, non viola la Costituzione la legge ordinaria che consente l'esercizio del diritto solo a chi abbia certi requisiti: dimodoche' la patente, come e' concessa caso per caso, in applicazione di una norma di legge ordinaria, cosi' puo' essere tolta, in virtu' di un'altra norma di legge ordinaria, senza che ne soffra la liberta' di circolazione costituzionalmente garantita.
Riguarda ancheart. 91 Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
SICUREZZA PUBBLICA - CIRCOLAZIONE STRADALE - PROVVEDIMENTO PREFETTIZIO DI SOSPENSIONE O DI RITIRO DELLA PATENTE DI GUIDA - NATURA GIURIDICA - ESCLUSIONE DEL CARATTERE PUNITIVO - MISURA PROVVISORIA DI POLIZIA - CARATTERI DIFFERENZIALI RISPETTO AL PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE PUNITIVO DI SOSPENSIONE DOPO L'ACCERTAMENTO DEL REATO.
Il provvedimento prefettizio di sospensione o di ritiro della patente non ha carattere punitivo, ma e' misura provvisoria di polizia determinata da motivi di sicurezza pubblica. La sospensione ordinata dal prefetto, a differenza da quella che, dopo l'accertamento del reato, puo' essere ordinata dall'autorita' giudiziaria, e' determinata non dallo scopo di colpire con una pena il contegno colposo del conducente, ma di difendere la societa' da un individuo che puo' arrecare danno. Le norme di cui agli artt. 91, quinto comma, D.P.R. n. 393 del 1959 e 94, primo comma, n. 8, R.D. n. 1740 del 1933, - traendo ispirazione dal fatto certo dell'investimento, che di per se', per la sua gravita' o perche' si accompagna alla trasgressione d'una regola di condotta, provoca indubbiamente un allarme nei confronti di chi ne e' stato il protagonista ed e' indizio della pericolosita' di quest'ultimo - non violano il precetto di cui all'art. 27 della Costituzione.
Riguarda ancheart. 91 Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Collegamenti
Art. 1
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Art. 4
Norme per la tutela delle strade e per la circolazione-art. 4 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248…
Art. 5
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Art. 6
Norme per la tutela delle strade e per la circolazione-art. 6 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248…
urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-08;1740~art94 · fonte su Normattiva