Art. 133

[1](Art. 134 T. U. 1926).

[2]Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprieta' mobiliari od immobiliari.

[3]Possono anche, con l'autorizzazione del prefetto, associarsi per La nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprieta' stesse.

Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art133 · fonte su Normattiva