Art. 198

[1](Art. 203 T. U. 1926).

[2]E' vietato all'esercente locali di meretricio di richiedere o accettare, sotto qualsiasi forma o pretesto, dalle donne accolte nei locali stessi, danaro o altra cosa mobile, neppure a titolo di cauzione, per garantire l'impegno assunto dalle meretrici di prostituirsi per un dato periodo di tempo.

[3]L'infrazione a tale divieto e' punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire mille a cinquemila.

Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art198 · fonte su Normattiva