Art. 1

[1]Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

[2]Art. 1.

[3](Art. 1 T. U. 1926; art. 1 R. D. L. 14 aprile 1927, n. 593).

[4]L'autorita' di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumita' e alla tutela della proprieta'; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle provincie e dei comuni, nonche' delle ordinanze delle Autorita'; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni.

[5]Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati.

[6]L'autorita' di pubblica sicurezza e' provinciale e locale.

[7]Le attribuzioni dell'autorita' provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal prefetto e dal questore; quelle dell'autorita' locale dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, dal podesta'.

Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art1 · fonte su Normattiva