Art. 201

[1](Art. 206 T. U. 1926).

[2]Oltre quanto e' disposto dagli articoli precedenti, l'autorita' di pubblica sicurezza puo' ordinare di ufficio la chiusura di qualsiasi locale di meretricio, abituale od occasionale, notorio o clandestino o sospetto, quando ragioni di ordine pubblico, di igiene, di moralita' o sicurezza pubblica la consigliano.

Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art201 · fonte su Normattiva