Art. 201
[1](Art. 206 T. U. 1926).
[2]Oltre quanto e' disposto dagli articoli precedenti, l'autorita' di pubblica sicurezza puo' ordinare di ufficio la chiusura di qualsiasi locale di meretricio, abituale od occasionale, notorio o clandestino o sospetto, quando ragioni di ordine pubblico, di igiene, di moralita' o sicurezza pubblica la consigliano.
Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva