Art. 203
[1](Art. 209 T. U. 1926).
[2]Chi ha esercitato un locale dichiarato o non dichiarato di meretricio, del quale sia stata ai termini degli articoli precedenti, ordinata la chiusura, per fatti a lui imputabili anche a titolo di colpa, ovvero sia incorso in piu' condanne per contravvenzione alle disposizioni di questo capo, non puo' condurre lo stesso o altro locale di meretricio per la durata di anni cinque.
Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva