Art. 203

[1](Art. 209 T. U. 1926).

[2]Chi ha esercitato un locale dichiarato o non dichiarato di meretricio, del quale sia stata ai termini degli articoli precedenti, ordinata la chiusura, per fatti a lui imputabili anche a titolo di colpa, ovvero sia incorso in piu' condanne per contravvenzione alle disposizioni di questo capo, non puo' condurre lo stesso o altro locale di meretricio per la durata di anni cinque.

Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art203 · fonte su Normattiva