Art. 26

[1](Art. 25 T. U. 1926).

[2]Il questore puo' vietare, per ragioni di ordine pubblico o di sanita' pubblica, le funzioni, le cerimonie, le pratiche religiose e le processioni indicate nell'articolo precedente, puo' prescrivere l'osservanza di determinate modalita', dandone, in ogni caso, avviso ai promotori almeno ventiquattro ore prima.

[3]Alle processioni sono, nel resto, applicabili le disposizioni del capo precedente.

Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art26 · fonte su Normattiva