Art. 130 — (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1) Concessione delle strutture degli enti locali
Le regioni, le province autonome, gli enti locali, nonche' i loro enti strumentali e ausiliari possono concedere in uso gratuito agli enti ausiliari di cui all'art. 115, anche se in possesso dei soli requisiti di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'art. 116, beni immobili di loro proprieta' con vincolo di destinazione alle attivita' di prevenzione, recupero e reinserimento anche lavorativo dei tossicodipendenti, disciplinate dal presente testo unico. L'uso e' disciplinato con apposita convenzione che ne fissa la durata, stabilisce le modalita' di controllo sulla utilizzazione del bene e le cause di risoluzione del rapporto, e disciplina le modalita' di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene, anche mediante utilizzazione dei contributi di cui all'art. 128.
Testo vigente dal 31 ottobre 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva