Art. 15(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 13) Adempimenti del Ministero della sanita' e delle regioni

Il Ministero della sanita' provvede alla pubblicazione periodica ed alla diffusione mediante trasmissione alle regioni ed alle autorita' sanitarie locali, dei dati aggiornati concernenti le sostanze indicate nelle tabelle di cui all'articolo 14, i loro effetti, i metodi di cura delle tossicodipendenze, l'elenco dei presidi sanitari specializzati e dei centri sociali abilitati alla prevenzione ed alla cura delle tossicomanie. Gli uffici regionali competenti provvedono a comunicare le notizie di cui al comma 1 ai singoli medici esercenti la professione sanitaria.

Testo vigente dal 31 ottobre 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309~art15 · fonte su Normattiva