Art. 20 — (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 18) Rinnovo delle autorizzazioni
La domanda per ottenere il rinnovo delle autorizzazioni deve essere presentata, almeno tre mesi prima della scadenza, con la procedura stabilita per il rilascio delle singole autorizzazioni. Nei casi di decadenza di cui al comma 4 dell'articolo 19, ai fini del rilascio della nuova autorizzazione, puo' essere ritenuta valida la documentazione relativa ai requisiti obiettivi rimasti invariati.
Testo vigente dal 31 ottobre 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva