Art. 4(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 3, commi 1, 4 e 5) Composizione del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope

Al Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope e' preposto un dirigente generale del Ministero della sanita'. Il Ministro provvede alla costituzione del Servizio centrale articolandolo in almeno quattro settori afferenti alla dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope, alla prevenzione delle infezioni da HIV tra i tossicodipendenti e altre patologie correlate, all'alcoolismo e al tabagismo preponendovi i dirigenti di cui al comma 3. Nella tabella XIX, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)il quadro A, livello di funzione C, e' incrementato di una unita';
  • b)il quadro C, livello di funzione D, e' incrementato di due unita';
  • c)il quadro C, livello di funzione E, e' incrementato di quattro unita'. All'onere derivante dalla applicazione del presente articolo, valutato in lire 360 milioni per ciascuno degli esercizi 1990, 1991 e 1992, si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 26 giugno 1990, n. 162. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 31 ottobre 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309~art4 · fonte su Normattiva