Art. 44(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 44) Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente

E' fatto divieto di consegnare sostanze e preparazioni di cui alle tabelle previste dall'articolo 14 a persona minore o manifestamente inferma di mente. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione del comma 1 e' punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire due milioni.

Testo vigente dal 31 ottobre 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309~art44 · fonte su Normattiva