Art. 5(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 3) Controllo e vigilanza

Per l'esercizio del controllo e della vigilanza il Ministero della sanita' si avvale normalmente dei nuclei specializzati dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e, nei casi urgenti, di qualsiasi ufficiale e agente della forza pubblica. Per quanto riguarda il controllo sulle navi e sugli aeromobili l'azione e' coordinata con le capitanerie di porto o con i comandi di aeroporto.

Testo vigente dal 31 ottobre 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309~art5 · fonte su Normattiva