Art. 81 — (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 19, comma 1) Prestazioni di soccorso in caso di pericolo di morte o lesioni dell'assuntore
Quando l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope abbia cagionato la morte o lesioni personali dell'assuntore e taluno, per aver determinato o comunque agevolato l'uso di sostanze, debba risponderne ai sensi degli articoli 586, 589 o 590 del codice penale, le pene stabilite da tali articoli, nonche' quelle stabilite per i reati previsti dal presente testo unico, eventualmente commessi nella predetta attivita' di determinazione o agevolazione, sono ridotte dalla meta' a due terzi se il colpevole ha prestato assistenza alla persona offesa ed ha tempestivamente informato l'autorita' sanitaria o di polizia.
Testo vigente dal 31 ottobre 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva