Art. 6

[1]Precedenze nell'assegnazione per il servizio del lavoro.

[2]Ferme restando le disposizioni del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, sul riordinamento della disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro, il personale da assegnare al servizio del lavoro deve essere assunto attraverso gli organi indicati nel presente testo unico.

[3]Nell'assegnazione al servizio del lavoro deve essere data la precedenza a quelli che volontariamente si offrano di prestare tale servizio, a quelli che non svolgono, in forma autonoma o subordinata, alcuna attivita' professionale, alle nubili, alle vedove senza prole ed alle maritate senza prole.

Testo vigente dal 18 gennaio 1943, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1611~art6 · fonte su Normattiva