Art. 15-bis — Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi
(( Alla notificazione di atti e di documenti da parte di organi delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da persone da essi delegate, nonche' a comunicazioni ed avvisi circa il relativo contenuto, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 137, terzo comma, del codice di procedura civile. Nei biglietti e negli inviti di presentazione sono indicate le informazioni strettamente necessarie a tale fine.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004, tuttora in vigore · versione 6 su Normattiva