Art. 29-octies — Cessazione dell'attivita'
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Il certificatore qualificato o accreditato che intende cessare l'attivita' deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, informando senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati. Il certificatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o l'annullamento della stessa. L'indicazione di un certificatore sostitutivo non impone la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione. Il certificatore di cui al comma 1 deve indicare altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione. Il Dipartimento rende nota la data di cessazione dell'attivita' del certificatore accreditato tramite l'elenco di cui all'articolo 28, comma 6.
Testo vigente dal 2 luglio 2003 al 1 gennaio 2006 · versione 4 su Normattiva