Art. 32 — (L) Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute
Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi.
Testo vigente dal 20 febbraio 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva