Art. 35 — (L-R) Documenti di identita' e di riconoscimento
In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identita', esso puo' sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. (R) Sono equipollenti alla carta di identita' il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purche' munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato. (R) Nei documenti d'identita' e di riconoscimento non e' necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente. (L)
Testo vigente dal 20 febbraio 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva