Art. 36 — (L) Carta d'identita' e documenti elettronici
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82. (( La carta di identita' puo' essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza. Le carte di identita' rilasciate su supporto cartaceo e le carte di identita' elettroniche rilasciate in conformita' al decreto del Ministro dell'interno 8 novembre 2007, recante "regole tecniche della Carta d'identita' elettronica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2007, possono essere rinnovate, ancorche' in corso di validita', prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza. ))
Testo vigente dal 17 luglio 2020, tuttora in vigore · versione 31 su Normattiva