Art. 52(R) Il sistema di gestione informatica dei documenti

Il sistema di gestione informatica dei documenti, in forma abbreviata "sistema" deve:

  • a)garantire la sicurezza e l'integrita' del sistema;
  • b)garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita;
  • c)fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati nell'adozione dei provvedimenti finali;
  • d)consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati;
  • e)consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
  • f)garantire la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato.

Testo vigente dal 20 febbraio 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445~art52 · fonte su Normattiva