Art. 52 — (R) Il sistema di gestione informatica dei documenti
Il sistema di gestione informatica dei documenti, in forma abbreviata "sistema" deve:
- a)garantire la sicurezza e l'integrita' del sistema;
- b)garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita;
- c)fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati nell'adozione dei provvedimenti finali;
- d)consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati;
- e)consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
- f)garantire la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato.
Testo vigente dal 20 febbraio 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva