Art. 8 — (R) Documento informatico
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 febbraio 2001 al 2 luglio 2003. Leggi il testo vigente →
Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente testo unico. Le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentiti l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione e il garante per la protezione dei dati personali. Esse sono adeguate alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno biennale. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrita', la disponibilita' e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico anche con riferimento all'eventuale uso di chiavi biometriche di cui all'articolo 22, lettera e). Restano ferme le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.
Testo vigente dal 20 febbraio 2001 al 2 luglio 2003 · versione 0 su Normattiva