Art. 126
[2]Le graduatorie dei concorsi banditi dai Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari hanno efficacia fino a che siano con le stesse coperti tutti i posti messi a concorso.
[3]I vincitori del nuovo concorso possono ottenere la nomina solo quando siano stati collocati tutti i vincitori del concorso precedente.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva