Art. 16
[1](Art. 17 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]Il direttore didattico governativo visita le scuole e compila i rapporti informativi sugli insegnanti; assegna, annualmente, i maestri alle varie classi disciplinando i turni di avvicendamento; provvede alla concessione dei congedi ed alla continuita' dell'insegnamento nei casi di assenza dei maestri; determina il calendario e l'orario delle scuole e fissa i giorni degli esami, nominando altresi' le Commissioni esaminatrici; propone nuovi ordinamenti, abbinamenti e sdoppiamenti di classi.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva