Art. 168
[1](Art. 1° R. decreto 12 agosto 1927, n. 1740).
[2]La prima Commissione per i ricorsi dei maestri elementari e' composta di sette membri nominati dal ministro per la pubblica istruzione come segue:
- a)due professori scelti tra quelli universitari della facolta' di giurisprudenza e tra quelli degli Istituti superiori di magistero;
- b)un magistrato di grado non inferiore a consigliere di appello, nominato con l'assenso del ministro per la giustizia;
- c)un avvocato erariale;
- d)due funzionari dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione;
- e)un direttore didattico comunale o un maestro elementare.
[3]Il presidente della Commissione e' scelto dal ministro tra i membri di essa.
[4]Per la validita' delle deliberazioni della Commissione si richiede la presenza di almeno cinque componenti.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva