Art. 168

[1](Art. 1° R. decreto 12 agosto 1927, n. 1740).

[2]La prima Commissione per i ricorsi dei maestri elementari e' composta di sette membri nominati dal ministro per la pubblica istruzione come segue:

  • a)due professori scelti tra quelli universitari della facolta' di giurisprudenza e tra quelli degli Istituti superiori di magistero;
  • b)un magistrato di grado non inferiore a consigliere di appello, nominato con l'assenso del ministro per la giustizia;
  • c)un avvocato erariale;
  • d)due funzionari dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione;
  • e)un direttore didattico comunale o un maestro elementare.

[3]Il presidente della Commissione e' scelto dal ministro tra i membri di essa.

[4]Per la validita' delle deliberazioni della Commissione si richiede la presenza di almeno cinque componenti.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art168 · fonte su Normattiva