Art. 189

[1](Art. 13 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125).

[2]Alle classi seconda, terza, quinta, ed alle classi intermedie del corso integrativo gli alunni sono promossi mediante scrutinio; sono invece promossi alle classi quarta e sesta e prosciolti dall'obbligo mediante esami che hanno luogo nelle forme ed alle condizioni fissate dal regolamento.

[3]Gli alunni, che nello scrutinio o negli esami non abbiano ottenuto la promozione, per aver dato insufficiente prova in non piu' di due materie, sono ammessi a sostenere su tali materie una nuova prova all'inizio del successivo anno scolastico, secondo le norme dettate dal regolamento.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art189 · fonte su Normattiva