Art. 56

[1](Art. 2, commi 2° e 3°, R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360).

[2]Le Intendenze di finanza ritireranno dai Comuni di cui all'articolo precedente, in relazione ai contributi indicati alle lettere b) e c) dello stesso articolo, le prescritte delegazioni quinquennali sulla sovrimposta alle imposte dirette sui terreni e sui fabbricati, e, in difetto di tali cespiti, delegazioni sulle altre entrate comunali per le quali gli esattori abbiano l'obbligo del non riscosso per riscosso.

[3]In caso di insufficienza di disponibilita' sulle entrate di cui al precedente comma, le delegazioni possono essere rilasciate sui proventi del dazio consumo.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art56 · fonte su Normattiva