Art. 83

[1](Art. 1 [73] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

[2]Il servizio prestato dal maestro nella scuola non classificata e' riconosciuto, come durata e qualita', quale servizio di ruolo nelle scuole classificate agli effetti dell'ammissione ai concorsi, della valutazione dei titoli e dell'anzianita' della carriera, nel caso che il maestro divenga, in seguito, titolare di una scuola classificata.

[3]Gli insegnanti delle scuole non classificate, che abbiano prestato almeno un quinquennio di servizio con qualifica di buono nelle scuole stesse, possono conseguire la nomina nelle scuole elementari classificate in seguito a concorso interno per titoli ed esami, da bandirsi insieme con quello pubblico. La graduatoria del concorso interno ha valore per una meta' dei posti che siano o si rendano disponibili dopo che sia stato provveduto alla sistemazione degli insegnanti delle scuole classificate ai termini dell'art. 251.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art83 · fonte su Normattiva