Art. 85

[1](Art. 1 [74] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

[2]Gli Enti delegati hanno facolta' di provvedere, anche con calendario ed orari speciali, al funzionamento di scuole elementari serali, festive ed estive, nonche' al funzionamento di corsi integrativi di cultura e di avviamento in vantaggio di adulti privi del certificato di studi elementari.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art85 · fonte su Normattiva