Art. 96

[1](Art. 6 legge 25 maggio 1913, n. 517).

[2]Gli Istituti considerati nell'art. 1 della legge 25 maggio 1913, n. 517, pei quali non fosse possibile o conveniente la trasformazione ai fini dell'articolo stesso, potranno, con le norme della legge medesima e tenuto conto delle condizioni speciali dei luoghi nei quali si trovano, e per quanto sia possibile anche delle tavole di fondazione, essere trasformati in corsi integrativi e di avviamento professionale, oppure in scuole di grado preparatorio o in scuole elementari di grado superiore e inferiore, o in assegno a favore delle scuole elementari locali ovvero in posti di studio da godersi in Istituti magistrali, e nel caso di Istituti femminili anche in altri Istituti speciali di istruzione e di educazione o professionali femminili con o senza Convitto.

[3]I corsi elementari che cosi' venissero istituiti saranno a sgravio dell'obbligo imposto ai Comuni dalle leggi vigenti.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art96 · fonte su Normattiva