Art. 37

[1]Gli avvocati distrettuali dello Stato possono essere collocati a disposizione dal Capo del Governo per un termine non eccedente i sei mesi, quando cio' sia richiesto dai bisogni del servizio, sentito l'avvocato generale dello Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

[2]Quando nel termine per cui furono collocati a disposizione non siano richiamati alle loro funzioni, sono collocati in aspettativa per motivi di servizio per un termine non eccedente due anni.

[3]Se non vengano richiamati alle loro funzioni neppure nel termine dell'aspettativa, sono dispensati dal servizio ed ammessi a far valere il loro diritto a pensione a norma di legge.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611~art37 · fonte su Normattiva