Art. 3
[1](Art. 4 ultimo comma e 15 terzo comma testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303).
[2]Innanzi alle preture ed agli uffici di conciliazione le Amministrazioni dello Stato possono, intesa l'Avvocatura dello Stato, essere rappresentate dai propri funzionari che siano per tali riconosciuti.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti