Art. 49

[1](Art. 17 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303).

[2]Le competenze dei procuratori legali delegati a norma dell'art. 2 sono liquidate dall'avvocato distrettuale dello Stato, e per il distretto della Corte d'appello di Roma, dall'avvocato generale dello Stato.

[3]Sui reclami contro la liquidazione degli avvocati distrettuali dello Stato provvede l'avvocato generale dello Stato.

[4]Le determinazioni dell'avvocato generale dello Stato relativamente alle liquidazioni di cui nel presente articolo sono definitive ed insindacabili.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611~art49 · fonte su Normattiva