Art. 49
[1](Art. 17 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303).
[2]Le competenze dei procuratori legali delegati a norma dell'art. 2 sono liquidate dall'avvocato distrettuale dello Stato, e per il distretto della Corte d'appello di Roma, dall'avvocato generale dello Stato.
[3]Sui reclami contro la liquidazione degli avvocati distrettuali dello Stato provvede l'avvocato generale dello Stato.
[4]Le determinazioni dell'avvocato generale dello Stato relativamente alle liquidazioni di cui nel presente articolo sono definitive ed insindacabili.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti