Art. 29(L) Pagamento dell'indennita' a seguito di procedimento giurisdizionale

Qualora esistano diritti reali sul fondo espropriato o vi siano opposizioni al pagamento, ovvero le parti non si siano accordate sulla distribuzione, il pagamento delle indennita' agli aventi diritto e' disposto dall'autorita' giudiziaria, su domanda di chi ne abbia interesse. (L)

Testo vigente dal 16 agosto 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-08;327~art29 · fonte su Normattiva