Art. 52-sexies — Disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali
Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, il provvedimento di cui all'articolo 52-quater relativo a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali e' adottato dalla Regione competente o dal soggetto da essa delegato, entro i termini stabiliti dalle leggi regionali. Le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale sono esercitate dal comune. Nel caso di inerzia del comune o del soggetto procedente delegato dalla Regione, protrattasi per oltre sessanta giorni dalla richiesta di avvio del procedimento, la Regione puo' esercitare nelle forme previste dall'ordinamento regionale e nel rispetto dei principi di sussidiarieta' e leale collaborazione, il potere sostitutivo.
Testo vigente dal 16 febbraio 2005, tuttora in vigore · versione 8 su Normattiva