Art. 3 — (L) D e f i n i z i o n i
Ai fini del presente testo unico:
- a)per "espropriato", si intende il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato;
- b)per "autorita' espropriante", si intende l'autorita' amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il concessionario di un'opera pubblica, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma;
- c)per "beneficiario dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, in cui favore e' emesso il decreto di esproprio;
- d)per "promotore dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione. (L)
Testo vigente dal 16 agosto 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva