Art. 6(L-R) Regole generali sulla competenza

L'autorita' competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilita' e' anche competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario. (L) Le amministrazioni statali, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici individuano ed organizzano l'ufficio per le espropriazioni, ovvero attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio gia' esistente. (L) Le Regioni a statuto speciale o a statuto ordinario e le Province autonome di Trento e di Bolzano emanano tutti gli atti dei procedimenti espropriativi strumentali alla cura degli interessi da esse gestiti, anche nel caso di delega di funzioni statali. (L) Gli enti locali possono istituire un ufficio comune per le espropriazioni e possono costituirsi in consorzio o in un'altra forma associativa prevista dalla legge. (L) 5. 6. 7. Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento, anche se non predisposto dal responsabile del procedimento. (L) 8. Se l'opera pubblica o di pubblica utilita' va realizzata da un concessionario, l'amministrazione concedente puo' delegargli, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nella concessione, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. (L)

Testo vigente dal 16 agosto 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;325~art6 · fonte su Normattiva