Art. 14 — (L-R) Istituzione degli elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilita'
[1]L'autorita' espropriante comunica all'ufficio di cui al comma 2:
- a)quale sia lo stato del procedimento d'esproprio, almeno sei mesi e non oltre tre mesi prima della data di scadenza degli effetti della dichiarazione di pubblica utilita';
- b)se sia stato eseguito entro il prescritto termine il decreto d'esproprio ovvero se il medesimo termine sia inutilmente scaduto;
- c)se siano stati impugnati gli atti di adozione e di approvazione del piano urbanistico generale, il programma dei lavori, l'atto che dichiara la pubblica utilita' dell'opera o il decreto di esproprio. (R)
[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 14/09/2001, n. 214 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo vigente dal 16 agosto 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva