Art. 22 — (L-R) Determinazione urgente dell'indennita' provvisoria
In caso di particolare urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, il decreto di esproprio puo' essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennita' di espropriazione, senza particolari indagini o formalita'. Nel decreto si da' atto della determinazione urgente dell'indennita' e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide. (R) 2. 3. Se non condivide la determinazione della misura della indennita' di espropriazione, entro il termine previsto dal comma 1 l'espropriato puo' chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell'articolo 21 e, se non condivide la relazione finale, puo' proporre l'opposizione alla stima. (R) 4. In assenza della istanza del proprietario, l'autorita' espropriante chiede la determinazione dell'indennita' alla commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che provvede entro il termine di trenta giorni, e da' comunicazione della medesima determinazione al proprietario, con avviso notificato con le forme degli atti processuali civili. (R)
Testo vigente dal 16 agosto 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva