Art. 27 — (R) Pagamento o deposito definitivo dell'indennita' a seguito della perizia di stima
La relazione di stima e' depositata dai tecnici presso l'ufficio per le espropriazioni. L'autorita' espropriante da' notizia dell'avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento e segnala la facolta' di prenderne visione ed estrarne copia. (R) Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del deposito, l'autorita' espropriante, in base alla relazione peritale e previa liquidazione e pagamento delle spese della perizia, su proposta del responsabile del procedimento autorizza il pagamento dell'indennita', ovvero ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti. (R) In seguito alla presentazione, da parte del promotore dell'espropriazione, degli atti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento dell'indennita' di espropriazione, l'autorita' espropriante emette senz'altro il decreto di esproprio. (R)
Testo vigente dal 16 agosto 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva