Art. 12

(Art. 15 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048). Gli assegni sono dovuti qualunque sia il numero delle giornate prestate nei periodi fissati per la loro corresponsione. Per determinare, quando occorra, la frazione degli assegni dovuti in relazione al numero delle giornate di lavoro prestate nel periodo fissato per la loro corresponsione, il rapporto fra l'assegno base settimanale e quello giornaliero e' di 1: 6. Per determinare l'ammontare degli assegni da corrispondersi a quindicina o a mese, il rapporto fra l'assegno base settimanale e quello quindicinale e mensile e' di 1 x 2, 1 x 4, rispettivamente, piu' nel primo caso un assegno giornaliero e due nel secondo. Con proporzione analoga si procedera' quando l'assegno base sia giornaliero, quindicinale o mensile. ((Restano salve le disposizioni stabilite per le singole categorie)).

Testo vigente dal 19 ottobre 1961, tuttora in vigore · versione 9 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art12 · fonte su Normattiva