Art. 14

[1](Art. 9 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 9 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).

[2]Ai lavoratori che risultino alle dipendenze di un datore di lavoro per un periodo di tempo non inferiore ad una settimana, gli assegni familiari continuano ad essere corrisposti, subordinatamente alle condizioni e ai limiti stabiliti negli articoli 15, 16 e 17:

  • 1)in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale;
  • 2)in caso di assenza dal lavoro per malattia;
  • 3)in caso di assenza obbligatoria dal lavoro a causa di gravidanza o puerperio. Nei casi predetti, qualora ricorra piu' di una delle condizioni previste per la corresponsione degli assegni, si tiene conto di quella piu' favorevole al lavoratore. Qualora, l'assenza dal lavoro perduri per oltre una settimana, l'Istituto nazionale della previdenza sociale puo' provvedere alla corresponsione degli assegni direttamente o a mezzo degli enti che provvedono al pagamento delle indennita' previste per i casi predetti.

Testo vigente dal 7 settembre 1955, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art14 · fonte su Normattiva