Art. 17

[1](Art. 12 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).

[2]In caso di assenza dal lavoro per gravidanza o puerperio gli assegni familiari sono dovuti per tutto il periodo di astensione dal lavoro obbligatoria o facoltativa, precedente o successiva al parto, di cui alla legge 26 agosto 1950, n. 860, modificata con la legge 23 maggio 1951, n. 391. In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza o di puerperio e' fatto il trattamento previsto per le malattie comuni. Lo stesso trattamento e' fatto per le lavoratrici capo-famiglia alle quali non si applicano le disposizioni delle leggi citate.

Testo vigente dal 7 settembre 1955, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art17 · fonte su Normattiva