Art. 40

[1](Art. 26 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).

[2]I datori di lavoro ed i lavoratori devono fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale tutte le notizie i documenti che sono loro richiesti per l'applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari.

Testo vigente dal 7 settembre 1955, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art40 · fonte su Normattiva