Art. 88
[1](Art. 26 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048).
[2]La vigilanza per l'applicazione del presente testo unico e' esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.
[3]Visto: Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale VIGORELLI
Testo vigente dal 7 settembre 1955, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva