Art. 71Agevolazioni in materia di indennizzi

Art. 74, L.n. 219/81 1. Gli indennizzi corrisposti da societa' di assicurazione per danni subiti in conseguenza del terremoto non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle imprese beneficiarie limitatamente alla differenza tra l'ammontare dell'indennizzo e l'ultimo valore dei beni al netto degli ammortamenti effettuati, riconosciuto ai fini delle imposte sul reddito.

Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-03-30;76~art71 · fonte su Normattiva