Art. 44 — Perseguibilita' di somme dovute una volta tanto oltre gli assegni di quiescenza
Quando l'impiegato o salariato all'atto della cessazione dal servizio, oltre alla pensione od altro assegno continuativo equivalente, abbia diritto, a qualsiasi titolo, a percepire una somma una volta tanto dall'amministrazione dalla quale dipende, l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato puo' stabilire che tale somma sia ritenuta, in tutto o in parte, a scomputo del debito per cessione.
Testo vigente dal 29 aprile 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva