Art. 44Perseguibilita' di somme dovute una volta tanto oltre gli assegni di quiescenza

Quando l'impiegato o salariato all'atto della cessazione dal servizio, oltre alla pensione od altro assegno continuativo equivalente, abbia diritto, a qualsiasi titolo, a percepire una somma una volta tanto dall'amministrazione dalla quale dipende, l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato puo' stabilire che tale somma sia ritenuta, in tutto o in parte, a scomputo del debito per cessione.

Testo vigente dal 29 aprile 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-05;180~art44 · fonte su Normattiva