Art. 6Requisiti necessari per l'esercizio della facolta' di cessione

Gli impiegati civili e militari e i salariati delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo possono contrarre prestiti, ai sensi dell'art. 5, qualora siano in attivita' di servizio, abbiano stabilite nel rapporto di impiego o di lavoro, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo ed abbiano diritto a conseguire un qualsiasi trattamento di quiescenza. I prestiti possono essere contratti per periodi di cinque o dieci anni, salva l'applicazione degli articoli 13 e 23.

Testo vigente dal 29 aprile 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-05;180~art6 · fonte su Normattiva