Art. 72 — Personale daziario di cessate gestioni statali
Le disposizioni del titolo II si applicano anche al personale daziario passato dalle cessate gestioni statali di Roma, Napoli, Palermo e Venezia ai comuni suindicati, fino a che detto personale rimanga alle dipendenze degli enti medesimi, addetto al servizio delle imposte di consumo.
Testo vigente dal 29 aprile 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva